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Fonte : The Code of Canon Law. A Text and
Commentary , di J.A. Coriden, T. J. Green e D. E. Heintschel, Londra 1985 ;
vi sarà fatto riferimento sotto l'abbreviazione
CCLTC.
- Obblighi di tutti i fedeli davanti al
magistero
- La libertà di ricerca dei
teologi
- Solo gli uomini possono essere nominati lettori o
accoliti
- In virtù di una "delega temporanea" i
laici, ivi comprese le donne, possono essere lettori, servire la
messa,essere cantori, predicatori , animatori dell'assemblea di preghiera
, ministri del battesimo e della comunione
- La portata dell'infallibilità del
magistero
- Gradi di responsabilità nel
magistero
- Lautorità di insegnare dei
vescovi
- Solo gli uomini possono ricevere gli ordini
sacri
Obblighi di tutti i fedeli davanti
al magistero
Interpretazione corretta della
Tradizione

* tradizione scritturale
* tradizione
dinamica
* tradizione latente
* tradizione matura
Canone 212 § 1. " I fedeli, consapevoli della propria
responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza
ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come
maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa. "
Canone 212 § 2. " I fedeli hanno il diritto di manifestare
ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e
i propri desideri.. "
Canone 212 § 3. " In modo proporzionato alla scienza, alla
competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta
anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò
che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva
restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i
Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità
della persona "
La libertà di ricerca dei
teologi
Canone 218. "Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono
della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il
loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio
nei confronti del magistero della Chiesa."
Solo gli uomini possono essere
nominati lettori o accoliti
Canone 230 § 1. "I laici di sesso maschile che abbiano
l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale,
possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai
ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce
loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa."
Nota : " Listituzione di questi due ministeri su base permanente
è riservata agli uomini; essi devono avere l'età determinata
dalla conferenza episcopale . Bisogna rispettare un determinato rito liturgico.
Tuttavia , questa istituzione non è un grado del sacramento dell'Ordine
. Non è necessario essere stato ordinato vescovo per conferire
validamente questi ministeri ; questo può essere fatto da un vescovo o
dal superiore di un ordine religioso. Dopo essere stato assunto, un ministro
non ha alcun diritto ad una retribuzione da parte della chiesa, nè
diventa chierico (c. 266, § 1). " CCLTC, p. 167.
" Un altro problema è che questa istituzione è riservata
solo agli uomini. La ragione di questa restrizione è stata messa in
discussione nel corso del processo di revisione del Codice. Questi in
verità sono dei ministeri laici che non sono delle tappe verso gli
Ordini Sacri, e la restrizione ai soli uomini appare come una discriminazione
ingiustificabile. . La difficoltà viene in pratica dal fatto che le
funzioni di lettore e di accolito sono state conferite già sia alle
donne che agli uomini . Delle donne sono autorizzate a fare da lettori o a
proclamare il Vangelo , ed in alcuni paesi come gli Stati Uniti , la conferenza
episcopale ha permesso che esse leggessero nel luogo del coro dove è
proclamato il Vangelo. In numerose diocesi , delle donne sono autorizzate a
distribuire la comunione come ministri straordinari. Quale sarebbe la reazione
delle comunità se alcuni di coloro che assicurano questi ministeri
fossero assunti stabilmente mentre altre , con la stessa qualifica e la stessa
esperienza si vedessero rifiutare l'assunzione a causa del loro sesso
? Ciò sembra contraddire il canone 208 sulla eguaglianza dei
fedeli . " CCLTC, p. 168.
In virtù di una
"delega temporanea" i laici, ivi comprese le donne, possono essere lettori,
servire la messa,essere cantori, predicatori , animatori dell'assemblea
di preghiera , ministri del battesimo e della comunione
Canone 230, § 2. " I laici possono assolvere per incarico
temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure
tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di
commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.. "
" Riconoscendo ciò che avviene nella pratica e rimanendo fedeli
a ciò che consente il Sacrosanctum Concilium 29,
lIstruzione Generale sul Messale Romano (n° 68-70) ha previsto
che laici dei due sessi senza un limite d'età canonico ( è chiaro
che essi devono avere un'età adatta per assumere convenientemente il
servizio ) possono rendere gli stessi servizi dei lettori e degli accoliti
istituzionalizzati . Questi ruoli complementari sono designati nei documenti
preparatori al Codice come ministeri liturgici; sebbene il canone non ha fatto
ricorso alla stessa terminologia , questi servizi possono tuttavia essere
definiti a giusto titolo ' ministeri' . " CCLTC, p.
168.
" Il Codice del 1917 riservava il ministero all'altare ai soli
uomini (CIC 813). Il Codice riveduto non conserva più
questo canone , in virtù del canone 6, § 1, esso non fa
più parte del Diritto canonico . Tuttavia il canone 2
specifica che le leggi liturgiche rimangono in vigore .. Gli articoli
dellIstruzione Generale sul Messale Romano (n° 70)
permettono di conferire alle donne dei ministeri che si esercitano nel luogo
del coro . Esse così possono essere autorizzate ad esercitarne alcuni
tra quelli che si svolgono nel coro ; fare il lettore prima del Vangelo
è esplicitamente menzionato (n° 70) ed è fatto
riferimento alla distribuzione dell'Eucaristia , che ammette implicitamente le
donne al coro (n° 68). Benchè un'altra istruzione
indichi che le donne non possono servire all'altare, il Codice non riprende
più questa disposizione e quest'ultima istruzione non è dunque
più operante. Gli articoli del lIstruzione Generale sul Messale
Romano devono essere interpretati in armonia con le situazioni delle Chiese
particolari ." CCLTC, p. 168.
La portata
dell'infallibilità del magistero
Canone 749 § 1. "Il Sommo Pontefice, in forza del suo
ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e
Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi
fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla
fede o sui costumi.. "
Canone 749 § 2. "Anche il Collegio dei Vescovi gode
dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio
Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei
costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una
dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo,
conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro,
convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare
autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che
riguarda la fede o i costumi.. "
Canon 749 § 3. " Nessuna dottrina si intende infallibilmente
definita, se ciò non consta manifestamente "
Gradi di risposta al
magistero
Canone 750. " Per fede divina e cattolica sono da credere tutte
quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a
dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono
proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia
dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato
dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di
conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria..
"
Canone 752. " Non proprio un assenso di fede, ma un religioso
ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla
dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano
circa la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non
intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di
evitare quello che con essa non concorda. "
Lautorità di
insegnamento dei vescovi
Canone 753. "I Vescovi, che sono in comunione con il capo del
Collegio e con i membri, sia singolarmente sia riuniti nelle Conferenze
Episcopali o nei concili particolari, anche se non godono
dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e maestri
della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero autentico dei
propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio
dell'animo. "
Solo gli uomini possono ricevere gli
ordini sacri
Canone 1024. " Riceve validamente la sacra ordinazione
esclusivamente il battezzato di sesso maschile "
"Se la Chiesa vuole che il suo magistero resti credibile , può
essere posta la questione di sapere se la discriminazione fondata sul sesso si
giustifichi nella Chiesa con l'autorità della Scrittura e con la
necessità che essa ha d'essere coerente nella pratica con ciò che
insegna in materia sociale ."
"Una prima versione della lista dei diritti includeva un canone
fondato sulla Gaudium et Spes che dichiarava che i doveri ed i
diritti comuni a tutti i Cristiani si applicano senza discriminazioni basate ,
tra l'altro , sulla condizione sociale e sul sesso .Questa versione non venne
mantenuta nella lista finale. Nel Codice del 1983 uno sforzo sincero venne
fatto, tuttavia, per eliminare le numerose espressioni relative alla
discriminazione sessuale che si trovano nel precedente codice. Ad
esempio, non esiste più la discriminazione fondata sul sesso in materia
di domicilio (c. 104), nel passaggio da un rito ad un altro (c.
112), nelle precauzioni che devono avere i chierici per salvaguardare la
continenza (c. 277, § 2), nelle regole relative al
confessionale (c. 964) nella scelta del luogo del matrimonio (c. 1115) o
della sepoltura (c. 1177). I casi dei convertiti, della poligamia e
della poliandria sono sono trattati nello stesso modo (c. 1148,
§ 1). Le regole concernenti i religiosi si applicano allo stesso modo agli
uomini ed alle donne a meno del contesto e della natura della cosa (c.
606). L' eccezione più notevole è la regola della clausura che si
applica solo ai monasteri femminili (c. 667 § 3). Le donne possono
essere giudici nei tribunali ecclesiastici (c. 1421, § 2), possono
essere autorizzate a predicare nelle chiese (c. 766), ed essere chiamate
a partecipare alla carica pastorale di una parrocchia (c. 517, § 2).
"
"La principale discriminazione nel Codice è quella esistente
tra chierici e laici, piuttosto che tra i sessi . Le due eccezioni sono
le restrizioni che permettono di istituire ufficialmente soltanto dei laici di
sesso maschile come lettori o accoliti (c. 230, § 1), e
l'impedimento per rapimento che sussiste soltanto quando un uomo rapisce una
donna e non nel caso inverso (c. 1089). "
" Tuttavia l'esclusione delle donne dal ministero ordinato
rimane (c. 1024), e di conseguenza esse sono escluse da tutti i ruoli ,
funzioni e ministeri che sono riservati ai chierici . Solo gli ordinati
sono capaci di esercitare il governo nella Chiesa (c. 219 § 1), ed i
ruoli che comportano questo potere sono riservati ai chierici (c. 274,
§ 1). "
"Nella Chiesa, ciò non esclude le donne da ruoli attivi che
richiedono creatività . Concretizzare pienamente la nuova maniera di
pensare caratteristica del Codice modificato richiederà del tempo e
delle applicazioni che diano a tutti nella Chiesa l'occasione di esplorare
tutte le implicazioni dei canoni sulla eguaglianza degli uomini e delle
donne , sui loro doveri ed i loro diritti . Un approfondimento teologico
dovrà permettere di chiarire la relazione esistente tra il ministero
ordinato ed il potere di governo , in particolare alla luce della restrizione
che vieta alle donne di essere ordinate. Bisogna ammettere comunque
che il mantenimento di questa discriminazione , anche basata su argomenti
teologici, può scoraggiare molti nella Chiesa. " CCLTC, p. 141.
Consultate anche
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu e Louise Wentholt,
"Lo status delle donne nel Codice di diritto
canonico e nella Convenzione delle Nazioni Unite ", Praxis juridique et
religion, 1 (1984) pp 7-18.
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu, "I diritti dell'uomo nella Chiesa : un
non-diritto per le donne nella Chiesa ", in Human Rights. The Christian
contribution , luglio 1998.
Cristo ha Escluso
le Donne dal Sacerdozio? - titolo di un libro classico.
Trovate qui la traduzione italiana
completa!
Abbiamo molti documenti sul tema
dellordinazione delle donne diacono.
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Versione italiana di
www.womenpriests.org curata da Francesco Rocca.


Nè Eva,
nemmeno Maria
Lordinazione
sacerdotale delle donne nella Chiesa cattolica
Autore: J. Wijngaards
Edizioni La Meridiana 2002,
via G.
Di Vittorio, 7 - 70056 Molfetta (BA) - tel. 080/3346971
pagine: 232; ISBN:
88-87507-63-5; Prezzo: Euro 15,00.